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7 anni ago · by · 0 comments

Infortuni e coperture INAIL

Se sei un lavoratore dipendente e sei convinto che l’assicurazione infortuni INAIL sia sufficiente a coprire questo tipo di rischi? Allora continua a leggere!

L’assicurazione INAIL copre il rischio di infortuni e di malattie professionali comprendendo anche il rischio in itinere ovvero nel percorso casa-lavoro.

A differenza delle polizze stipulate privatamente essa è obbligatoria ed opera anche se il datore di lavoro non assicura il suo dipendente: ecco una prima grande differenza con l’assicurazione privata che prevede il versamento del premio per l’attivazione della Garanzia.

Le somme assicurate nella polizza INAIL variano in base al reddito del lavoratore, mentre nelle polizze private è il contraente che, secondo i suoi bisogni di sicurezza.

Nelle polizze private è possibile, oltre al rischio lavorativo, comprendere garanzie extra-professionali che coprono dai rischi della vita privata.

Ma entriamo nel dettaglio delle coperture previste dall’Assicurazione obbligatoria.

Cosa copre l’Assicurazione INAIL?

Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL in caso di infortuni sul lavoro sono :

  • Un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta pari al 60% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti all’infortunio) per i primi 90 giorni e al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica. L’erogazione dell’Indennità avviene dal 4 giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale (I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro).
  • Un indennizzo per la menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico). L’indennizzo viene corrisposto in base al grado di menomazione (desumibile dalla Tabella delle menomazioni) e alla Tabella di Indennizzo del Danno Biologico come da Decreto Legislativo 38/2000. Per i gradi di menomazione inferiori al 6% non sarà corrisposto alcun indennizzo. Per i gradi di menomazione che vanno dal 6% al 15% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Capitale. Per i gradi di menomazione che vanno dal 16% al 100% sarà corrisposto un indennizzo sotto forma di Rendita. La Rendita, in quest’ultimo caso, sarà composta da una quota che rappresenta l’indennizzo del Danno Biologico e da un’ulteriore quota per conseguenze patrimoniali.
  • Una rendita ai superstiti che rappresenta una prestazione economica destinata ai familiari di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
  • Il beneficio una tantum ai superstiti di infortuni mortali. Sono esclusi i decessi avvenuti per malattia professionale. La prestazione viene stabilita annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno funerario. Anche in questo caso beneficiari saranno i familiari del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale. L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  • Un assegno per l’assistenza personale continuativa. Costituisce un’integrazione della Rendita e viene corrisposto soltanto in alcuni casi.

Non abbiamo riportato tutto nel dettaglio, ma per approfondimenti rimandiamo al sito istituzionale dell’INAIL.

Possiamo fare perciò alcune considerazioni in merito alla copertura che l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ci fornisce:

  • La polizza INAIL eroga una rendita soggetta a revisione periodica mentre la polizza privata infortunio eroga un capitale predeterminato in base alla percentuale di invalidità accertata.
  • Le polizze infortuni private, a differenza della copertura INAIL, possono coprire gli infortuni anche se il grado di menomazione di questi è inferiore al 6%. Inoltre il capitale assicurato è variabile e non dipende dal reddito del soggetto infortunato.
  • La copertura INAIL chiaramente non copre i rischi extra-professionali, i quali possono essere compresi in una polizza privata.
  • Anche in caso di morte i capitali assicurati non sono scelti dall’assicurato ma determinati dal ministero. Il capitale destinato al caso morte di una polizza infortuni è invece liberamente determinabile.
  • La responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli prevede sempre l’esclusione degli infortuni del conducente in caso di responsabilità accertata nel Sinistro.

Riteniamo perciò opportuno valutare la stipula di una copertura aggiuntiva a quella già presente ed obbligatoria.

Contattaci o passa in agenzia: sapremo consigliarti al meglio.

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